ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA "EUROSPORT"

Statuto

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA
TITOLO I: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA

Articolo 1
È costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'Associazione Nazionale di Promozione Sociale e Sportiva denominata "EUROSPORT" (di seguito Associazione) con sede in FIRENZE nella via DEL CAROTA n. 3.
Per la realizzazione dei propri scopi e delle finalità istituzionali possono essere aperte sedi periferiche sul territorio.

Articolo 2
L'Associazione è apolitica e svolge attività di promozione e utilità sociale, promuovendo, sostenendo e diffondendo i valori dell'attività sportiva nella società. L'Associazione non ha fine di lucro ed esercita la propria attività nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, non disponendo, in nessuna maniera, limitazione e/o discriminazione verso gli stessi.

Articolo 3
L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

  1. la promozione, diffusione e pratica di ogni attività sportiva dilettantistica, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero, compresa l'attività didattica, l'aggiornamento e il perfezionamento in tutti i settori del lavoro, del sociale e dello sport, in proprio o con accreditamento alle Regioni, Ministeri o alle Istituzioni e Organismi europei;
  2. l'organizzazione, la promozione di manifestazioni sportive e culturali, sia in ambienti pubblici e privati. Le manifestazioni possono essere realizzate anche in collaborazione con altri Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive Nazionali, in presenza di relative convenzioni. Sempre in presenza di relativa convenzione è prevista anche la partecipazione a manifestazioni di altri Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive Nazionali. Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, l'Associazione e i suoi soci si conformeranno alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione o i suoi intendono affiliarsi;
  3. l'istituzione di centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
  4. la promozione di programmi turistici e culturali;
  5. l'educazione ad un positivo rapporto con la natura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale;
  6. l'organizzazione di servizi e strutture per soddisfare i crescenti bisogni sportivi, culturali e sociali degli iscritti;
  7. la gestione di palestre e di impianti polivalenti, sia pubbliche che private, e la costituzione di Circoli ricreativi, sportivi, culturali e del tempo libero;
  8. l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio e addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico;
  9. la pubblicazione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all'attività sportiva e culturale in genere;
  10. lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernenti l'attività sportiva e culturale in genere;
  11. l'assistenza legale, fiscale e tecnica ai propri associati;
  12. la promozione e la costituzione di società di servizi, di qualsiasi natura e forma giuridica, nel rispetto dell'assenza di fine di lucro;
  13. l'adesione in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 4
Nel perseguimento dei propri scopi e delle proprie finalità, l'Associazione può richiedere il riconoscimento ai fini sportivi, e aderire annualmente a Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Organismi Sportivi Internazionali, ed altri.

Articolo 5
L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II: ASSOCIATI

Articolo 6
Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione ed accettano le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti acquistano la qualità di Associato , con l'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, della domanda scritta dal richiedente comprensiva delle proprie complete generalità e con il versamento della quota associativa annuale fissata dal medesimo Consiglio direttivo. L'Associazione è composta da:
a) Soci fondatori, che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
b) Soci ordinari, che sono coloro che hanno richiesto di far parte dell'Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda è stata presentata al Consiglio Direttivo; La qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda fatto salvo il rifiuto del Consigli Direttivo
c) Soci sostenitori, che sono coloro che oltre la quota ordinaria dell'Associazione, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
d) Soci Onorari e/o Benemeriti, che sono coloro nominati tali per particolari benemerenze acquisite nel settore della cultura e dello sport. I soci onorari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno invece il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.
I Soci si distinguono in persone fisiche e soci collettivi.
I Soci persone fisiche sono coloro che si associano direttamente o tramite soci collettivi iscritti all'Associazione. Possono essere soci i cittadini italiani e stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, di età e razza. Per i soci di minore età la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.
Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo, le associazioni, anche scolastiche, i comitati, le società, le cooperative, gli enti e ogni altro tipo di organizzazione le cui finalità non siano in contrasto con quelle ell'Associazione. I Soci collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è
intrasmissibile.

Articolo 7
A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi La qualifica di socio dà diritto:

  1. a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  2. a essere eletti negli organi sociali, purché abbiano raggiunto la maggiore età al momento dell'elezione;
  3. ad esercitare, anche mediante delega scritta, il proprio diritto di voto nell'Assemblea, sempre che abbiano raggiunto la maggiore età al momento del voto. Ciascun socio, durante la votazione, non può esprimere più di un voto.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto, i regolamenti e le delibere regolarmente adottate dall'Associazione. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo é finalizzato all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e i dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza l' espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. L'Associazione potrà, in caso di particolare necessità come previsto dall'art. 18 della Legge 383/2000, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo , anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 8
La perdita della qualità di Associato avviene per:

  1. recesso. Il diritto di recessione avviene mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  2. mancato versamento della quota associativa annuale;
  3. decesso;
  4. indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato, qualora venga constatato:

a) un comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'associazione, l'inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dall'Associazione;
b) l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dall'Associazione;
c) il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha trenta giorni di tempo, a partire dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, per far ricorso all'Assemblea.
Per i soggetti collettivi costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con il presente Statuto.
I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III: DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 9
L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo.
II patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.
Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Articolo 10
Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. quote annuali associative;
  2. proventi derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
  3. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  4. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari --Le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
  5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali; erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
  6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  7. altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale. In nessun caso gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forma indiretta, tra gli Associati.

Articolo 11
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

Articolo 12
Gli organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 13
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati di maggiore età che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato, al momento del voto, non può rappresentare, per delega, più di due Associati con diritto di voto.

Articolo 14
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo e per approvare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale di ciascun anno il conto consuntivo. L'Assemblea inoltre approva le linee generali programmatiche delle attività dell'Associazione. Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

  1. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
  2. per modificare l'atto Costitutivo e lo Statuto;
  3. quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, tranne che per le delibere concernenti le persone e la qualità delle persone. L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno.
La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera semplice, fax, e-mail, almeno quindici giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, almeno quarantotto ore prima della seduta
I lavori dell'Assemblea sono riassunti nel verbale redatto da un consigliere o segretario nominato dall'Assemblea.
II verbale, sottoscritto dal Presidente e dal consigliere e/o segretario, è trascritto su apposito registro e conservato nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 15
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è composto da cinque membri, compreso il Presidente, eletti tra gli Associati dall'Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un Consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato.
Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16
Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.
Ciascun Consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi dell'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al vicepresidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.
I Consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione.
E' fatto divieto ai Consiglieri ricoprire cariche analoghe presso altri Enti di Promozione Sportiva.
Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente.
Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

Articolo 17
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il vicepresidente e il segretario.
Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e straordinaria amministrazione e si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.
Il Consiglio Direttivo determina la quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari l'indegnità.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea .
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

Articolo 18
Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno.
La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera semplice, fax, e-mail, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, almeno quarantotto ore prima della seduta.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali trascritti, a cura del segretario, su appositi registri regolarmente numerati. Salvo non diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 19
Il Consiglio Direttivo elegge, tra i Consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente, il vicepresidente ed il segretario che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del terzo comma del precedente art. 15, è convocato dal vicepresidente ai fini di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Articolo 20
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative delibere ed adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino ad elezione del nuovo Presidente , il vicepresidente.

Articolo 21
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 , n.88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 22
Al collegio dei revisori spettano, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione, tutti i compiti previsti per il Collegio Sindacale delle società per azioni dall'art.2403 del Codice Civile.
In particolare, il Collegio dei revisori dei conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie e alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori dei conti redige una relazione ai bilanci annuali; verifica la consistenza di cassa e resistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Associazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo.

TITOLO V: SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE O ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23
Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.
II patrimonio che residua dopo la liquidazione, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per meglio perseguire finalità di utilità sociale, sarà devoluto a Enti e Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.
In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

Titolo VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24
Per tutto quanto non contemplato nel vigente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.